Art. 2.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è inserito il seguente:

      «1-bis. Fatto salvo per il resto quanto stabilito dal presente titolo, il nome che il richiedente intende assumere non deve necessariamente corrispondere al sesso attribuito alla nascita».